
Sul progetto della realizzazione di un parco eolico in Comune di Londa, Comune del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, la Presidente ff ha portato all’attenzione del Consiglio Direttivo dell’Ente una valutazione di merito anche su indirizzo della Comunità del Parco.
“Ferma restando l’autonomia decisionale e politica del Sindaco di Londa Tommaso Cuoretti, Consigliere del Parco, in merito al progetto che interessa direttamente il suo Comune, questo Parco è chiamato per legge ad esprimere un parere istruttorio tecnico sul progetto che dovrà essere istruito entro il 2 gennaio per gli aspetti di competenza relativi ai possibili impatti su habitat e specie interni al Parco e protetti dalla normativa europea di Rete Natura 2000.
Nel merito, il Consiglio Direttivo del Parco ha ritenuto di considerare la realizzazione di un parco eolico, seppur realizzato al di fuori del perimetro dell’Area protetta ma nelle sue immediate vicinanze, non coerente alle finalità di tutela e valorizzazione ambientale degli aspetti ecologici, ambientali, paesaggistici e socioeconomici del Parco. Questa considerazione fu già rappresentata dalla deliberazione del Consiglio del Parco del 22/04/2010 che definisce incompatibile con le finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in area esterna alla perimetrazione del Parco.
Tale valutazione è oggi attuale in considerazione che tutti i Comuni del Parco stanno valutando la possibilità di ampliare i confini dell’area protetta anche al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea e nazionale per la Biodiversità al 2030.
La posizione espressa dai Consiglieri non è di contrarietà alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili necessari per la transizione energetica, ma di prevalenza, nel caso specifico, del favore verso la tutela e conservazione dell’ambiente e del paesaggio del Parco e delle aree limitrofe quale risorsa primaria da tutelare nell’interesse e a beneficio di tutti e che pertanto necessita di essere salvaguardata da modifiche permanenti ed irreversibili del territorio che possono interferire ed intaccarne il valore. Si ritiene altresì che tale salvaguardia debba essere definita attraverso una legislazione nazionale e regionale specifica di contemperamento di interessi pubblici.
Accogliamo pertanto con favore il DL 175 del 21 novembre 2025 che vieta alle Regioni di qualificare come idonee, allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le aree ricomprese nel perimetro dei beni (come i Parchi Nazionali) sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonchè quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai Piani Paesaggistici.
La nuova normativa è espressione di una crescente attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico quale bene primario ed è coerente con la normativa di rango costituzionale della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Auspichiamo che tale principio possa trovare immediata applicazione.
Siamo convinti che solo stabilendo per legge delle fasce di rispetto dalla distanza dalle aree vincolate per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si possa raggiungere l’obiettivo di procedere verso la transizione energetica da fonti rinnovabili e, allo stesso tempo, di tutelare le Aree protette e una loro possibile estensione, come richiesta dalla Strategia per la Biodiversità 2030”.









